Delivered-To: balagna.marco@gmail.com
Received: by 2002:a92:919c:0:0:0:0:0 with SMTP id e28csp3629427ill;
        Fri, 28 Jun 2019 03:25:52 -0700 (PDT)
X-Google-Smtp-Source: APXvYqxLRp4n7cDV4/QX4k1FBnPl2JOsRlvw2vKSaS5xJz6vOJQPkWJ8x+dER+nt546Kk1Vu6DbY
X-Received: by 2002:a1c:e28b:: with SMTP id z133mr6223513wmg.136.1561717552077;
        Fri, 28 Jun 2019 03:25:52 -0700 (PDT)
ARC-Seal: i=1; a=rsa-sha256; t=1561717552; cv=none;
        d=google.com; s=arc-20160816;
        b=JCulqrAVv/gfOCMu3juUxShRIQnkXUQM+J4sIxasOSkaMXyDREgJplcPBOVfc6Uz8h
         GAFMRZNH9m5A3xvjsmL2L/YEZ/8ldNYN9kycOkQqs1hLHrf0jx/XteT6C8Nbz+QA7A6q
         +0qUVx/x6CgOiwyggjL6x9TIKJPhpeEMEjJO21svQb4ca/VwIEfACrOUzHxdEx4k/hdu
         TMKl6xBzGKTH70H5MCV1BtZK0o6KOQ7iYkaAizjhjwrkx06Lv0BaOa66t9EJ62jvbKYz
         HY/30kwNWbGLJTLRJGy2yT46CQmJDmEhOg2WFfxFNfq5bz6+YqX5wnnqWiBcqMIa9FA8
         KmLQ==
ARC-Message-Signature: i=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=google.com; s=arc-20160816;
        h=content-transfer-encoding:mime-version:message-id:subject:reply-to
         :from:to:date;
        bh=7g3umbF+miJtv3vFeKqneW2UeQcbwt1nrzuB1XJkEwA=;
        b=cLoKKscYaPXnjz6D15B20mh2m5tgdd/PUDxBm/RLgBN/fv1vNXzEPAWzeiCWALsb/W
         ksWtsNV/6UH6j1YK/j6gqValRdhNet4Mbs8wCt50xWDayuPkTQxyB+l135lmH6S0Y/ey
         qiOixYz5nRVh3LaLLrEkIFIMZKpRy2N94vlKRvD1cEwuI9aMCEZkMd4BwQOpp4QsnpG1
         4JtgRJ7xzmd1phANcCAlaSKrjybFt6UsJFHEYiPhFd2VW2wlGqeIv5aEqZVNlopn9bg7
         XQQdRR2It5vtNvCqAQr9oQyD2SZ6a93F59/R8NVC4L09NboXWOw761ZqDWyg7O8Or43k
         ceYw==
ARC-Authentication-Results: i=1; mx.google.com;
       spf=pass (google.com: domain of httpd@server12.antherica.it designates 217.70.144.247 as permitted sender) smtp.mailfrom=httpd@server12.antherica.it
Return-Path: <httpd@server12.antherica.it>
Received: from server12.antherica.it (server12.antherica.it. [217.70.144.247])
        by mx.google.com with ESMTP id c16si1558783wrm.45.2019.06.28.03.25.51
        for <balagna.marco@gmail.com>;
        Fri, 28 Jun 2019 03:25:52 -0700 (PDT)
Received-SPF: pass (google.com: domain of httpd@server12.antherica.it designates 217.70.144.247 as permitted sender) client-ip=217.70.144.247;
Authentication-Results: mx.google.com;
       spf=pass (google.com: domain of httpd@server12.antherica.it designates 217.70.144.247 as permitted sender) smtp.mailfrom=httpd@server12.antherica.it
Received: from server12.antherica.it (server12.antherica.com [217.70.144.247])
	by server12.antherica.it (8.14.4/8.14.4) with ESMTP id x5SAdmB0002967
	for <balagna.marco@gmail.com>; Fri, 28 Jun 2019 12:41:56 +0200
Date: Fri, 28 Jun 2019 12:29:02 +0200
To: balagna.marco@gmail.com
From: Uncem <uncem.nazionale@uncem.net>
Reply-To: Uncem <uncem.nazionale@uncem.net>
Subject: DL CRESCITA | Le misure di interesse di Comuni e territori montani
Message-ID: <1561717741.newsletter_uncem_nazionale.595@antherica.com>
X-Priority: 3
X-Mailer: PHPMailer 5.2.9 (https://github.com/PHPMailer/PHPMailer/)
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/alternative;
	boundary="b1_11db476599243f04743e2d98d795542d"
Content-Transfer-Encoding: 8bit

--b1_11db476599243f04743e2d98d795542d
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1
Content-Transfer-Encoding: 8bit

Se non riesci a visualizzare questo messaggio clicca qui
					

					
					
   
    






	
	



				
					DL CRESCITA. LE MISURE DI INTERESSE DEI COMUNI E DEI TERRITORI 
MONTANI
 
 

Edilizia scolastica, trattativa privata fino a 5,5 milioni di 
euro 
Modificando il codice dei contratti, il Dl Crescita introduce una speciale deroga - limitata temporalmente al periodo 2019-2021 - che 
consente di mandare 
in gara, con procedura negoziata, appalti di edilizia scolastica di importo fino a 5,5 milioni di euro circa (soglia comunitaria). Più esattamente, la norma prevede che Comuni e 
Province potranno mandare in gara gli appalti di edilizia scolastica (inclusi nella programmazione approvata dal Miur) avvalendosi di Consip (per i servizi) e di Invitalia (per i lavori). Se però 
questi due soggetti aggregatori non pubblicano i bandi entro 90 giorni dalla presentazione dei progetti definitivi da parte degli enti locali, questi ultimi potranno procedere alla gara, con procedura 
negoziata consultando 
almeno 15 operatori. I lavori potranno riguardare la messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico. La norma contiene inoltre un'altra misura - questa 
volta di portata generale - che consiste nell'obbligo per gli edifici scolastici pubblici, oggetto di interventi di messa in sicurezza a valere su finanziamenti e contributi statali, di mantenere la 
destinazione ad uso scolastico per almeno cinque anni dalla fine dei lavori.

Contabilità economico-patrimoniale dei Comuni 
con popolazione 
inferiore a 5.000 abitanti
La norma concede agli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la facoltà di non 
tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2019. Gli enti che rinviano la contabilità economico patrimoniale con riferimento all'esercizio 2019 devono allegare al rendiconto 2019 
una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta secondo lo schema del rendiconto della gestione riportato nell'allegato n. 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011 e secondo modalità 

semplificate determinate da un apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

 

Norma di 
interpretazione autentica in materia di IMU sulle società agricole
L'articolo 16-ter reca una 
norma di interpretazione autentica, pertanto retroattiva, in materia di agevolazioni tributarie riconosciute ai fini 
dell'imposta municipale propria (IMU)168. In 
particolare si chiarisce che anche in favore delle società agricole169 sono applicabili le agevolazioni fiscali a titolo di IMU riconosciute agli imprenditori agricoli a titolo principale (IAP) ed ai coltivatori diretti.

Superammortamento
Torna il superammortamento, una misura che negli anni passati ha favorito 
la realizzazione di molti impianti 
fotovoltaici commerciali-industriali di media taglia e che viene reintrodotto per tutto il 2019.
Ai fini delle imposte sui redditi - dispone 
l'articolo 1 del testo - per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli 
altri mezzi di trasporto, entro 2,5 milioni di euro con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, 
il costo di acquisizione è 
maggiorato del 30%, cioè portato al 130%.
 
Detrazioni fiscali e cessione del credito
L'articolo 10 introduce la possibilità per il soggetto che sostiene le spese per gli interventi di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 
(rispettivamente, interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, aka Ecobonus e Sismabonus) di ricevere, in luogo dell'utilizzo della detrazione, 
un contributo anticipato dal 
fornitore che ha effettuato l'intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante.
Tale contributo è recuperato dal fornitore sotto forma di 
credito d'imposta, di pari ammontare, da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l'applicazione dei limiti di compensabilità.
I fornitori che hanno effettuato le due tipologie di intervento a loro volta hanno facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri 
fornitori di beni e servizi. Analoga facoltà è stata concessa ai beneficiari di detrazioni per interventi di realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con installazione di 
impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, nonché ai relativi fornitori: come avevamo spiegato, diventano cedibili anche le detrazioni fiscali del 50% per le ristrutturazioni se 
applicate a interventi di risparmio energetico come l'installazione di un impianto fotovoltaico.
 
Certificati bianchi, 
addizionalità per solare e biomasse
I commi da 1-bis a 1-quater dell'articolo 48 incidono sulle modalità con le quali i progetti di 
efficienza energetica che prevedono l'impiego di fonti rinnovabili per usi non elettrici sono ammessi al meccanismo dei titoli di efficienza energetica, ai sensi del D.M. 11 gennaio 
2017.
Il comma 1-bis dispone che il risparmio di energia addizionale necessario ai fini dell'ammissione 
al meccanismo, per i progetti suddetti è 
determinato: a) in base all'energia non rinnovabile sostituita rispetto alla situazione di baseline, per i progetti che prevedano la produzione di energia tramite le seguenti fonti: solare, 
aerotermica, da bioliquidi sostenibili, da biogas e da talune biomasse (prodotti e sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1-A del D.M. 6 luglio 2012) b) in base all'incremento 
dell'efficienza energetica rispetto alla situazione di baseline, in tutti gli altri casi, come già previsto dalla vigente disciplina attuativa .
Ai 
sensi del comma 1-ter, i progetti che prevedono l'utilizzo di biomasse in impianti fino a 2 MW termici devono rispettare i limiti di emissione in atmosfera ed i relativi metodi di misura riportati nel 
D.M. 16 febbraio 2016 (cd. Conto termico, Tabelle 15 e 16). Il comma 1-quater demanda al Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e di tutela del territorio e del 
mare, d'intesa con la Conferenza Unificata, di provvedere alle conseguenti modifiche del sopra indicato D.M. 11 gennaio 2017.
 
Precisazioni sul Conto termico
Inserito un comma 3-bis dell'articolo 10 che interviene sull'articolo 28, comma 2, lettera d), del D. 
Lgs. n. 28 del 2011, il quale prevede che i decreti interministeriali ai quali è demandata l'attuazione dei meccanismi di erogazione dei contributi per la produzione di energia termica da fonti 
rinnovabili e per interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni (allo stato, D.M. 16 febbraio 2016, cd. "Conto termico"), debbano stabilire - tra l'altro 
- gli eventuali obblighi di 
monitoraggio a carico del soggetto beneficiario (lettera d)).
La nuova disposizione introduce la precisazione secondo la quale i predetti eventuali 
obblighi di monitoraggio debbano essere stabiliti prevedendo, in particolare, che, qualora gli interventi incentivanti siano stati eseguiti su impianti di amministrazioni pubbliche, queste, nel caso 
di scadenza del contratto di gestione nell'arco di cinque anni successivi all'ottenimento degli stessi incentivi, assicurino il mantenimento dei 
requisiti mediante clausole contrattuali da inserire 
nelle condizioni di assegnazione del nuovo contratto.
 
Incentivi per le moto elettriche
L'articolo 10-bis modifica la disciplina degli incentivi per l'acquisto di motocicli elettrici e ibridi nuovi, previa rottamazione di analoghi più inquinanti, che era stata 
introdotta dalla legge di bilancio 2019.
La nuova disciplina 
estende l'incentivo all'acquisto di ciclomotori e motoveicoli, sia elettrici che ibridi, 
di tutte le categorie L a prescindere dalla potenza, mentre la misura del contributo, pari al 30% e che può arrivare ad un massimo di 3.000 euro, rimane invariata.
Viene inoltre previsto che per usufruire dell'incentivo è consentito rottamare, oltre alle categorie già previste euro zero, 1 e 2, anche un analogo veicolo euro 3, nonché i 
ciclomotori che siano stati dotati di targa obbligatoria, come previsto dalla apposita normativa del 2011.
 
Maggiorazione 
deducibilità IMU dalle imposte sui redditi
L'articolo 3 incrementa progressivamente la percentuale deducibile dal reddito d'impresa e dal 
reddito professionale dell'IMU dovuta sui beni strumentali, sino a raggiungere la totale deducibilità dell'imposta a regime, ovvero a decorrere dal 2023 (più precisamente, dal periodo d'imposta 
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022), in luogo di raggiungere - come previsto dal testo originario del decreto-legge - una percentuale 
di deducibilità a regime (dal 2022) pari al 70 per 
cento.
 
Sismabonus
Viene estesa anche alle zone di rischio 
sismico 2 e 3 l'agevolazione del cosiddetto "sismabonus acquisti", che riconosce una detrazione del 75%-85% (a seconda, rispettivamente, se il miglioramento sismico conseguito è di una classe o di due 
classi) agli acquirenti di immobili acquistati dalle imprese, sottoposti a interventi di miglioramento sismico, e venduti 
entro 18 mesi dalla conclusione dei lavori. Sono ammessi all'agevolazione gli 
interventi di demolizione e ricostruzione, anche con variazioni volumetriche. L'agevolazione si applica a partire dal 1 gennaio 2017 e scade il 31 dicembre 2021. L'importo massimo di spesa è 
confermato a 96mila euro per singola unità immobiliare.
 
Nuova Sabatini
L'articolo 20 modifica le modalità di funzionamento della "Nuova Sabatini", misura di sostegno 
che consente - alle micro, piccole e medie imprese - di accedere a finanziamenti agevolati per 
investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali "Industria 4.0", concessi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati 
all'esercizio dell'attività di leasing finanziario, e di ottenere un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati in via convenzionale sui predetti 
finanziamenti.
Nel dettaglio, la norma: alla lettera 
0a) inserisce tra i soggetti abilitati a rilasciare i predetti finanziamenti agevolati anche gli 
altri intermediari finanziari iscritti al relativo albo di cui all'articolo 106 del TUB (D.Lgs. 385/1993), che statutariamente operano nei confronti delle PMI; alla lettera a) innalza l'importo 
massimo del finanziamento agevolato concedibile ai beneficiari durante il periodo dell'intervento, portandolo da due a quattro milioni di euro; alla lettera b) modifica le modalità di erogazione del 
correlato contributo statale, prevedendo che l'erogazione dello stesso avvenga sulla base 
delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione dell'investimento, e - a fronte di 
finanziamenti di importo non superiore a 100.000 euro - in un'unica soluzione. A tal fine, la norma apporta in più punti modifiche alla disciplina della misura agevolativa in questione, contenuta 
nell'articolo 2, del D.L. n. 69/2013.
 
Contributi ai Comuni per efficienza e sostenibilità
L'articolo 30 prevede l'assegnazione, con 
decreto del MISE e a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione, di contributi in favore dei Comuni, per la realizzazione di progetti di 
efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2019 comunque commisurati alla popolazione dei Comuni 
beneficiari.
L'articolo 30 prevede contributi in favore dei Comuni, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo 
Sviluppo e Coesione per la "realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo 
dell'efficientamento energetico e dello sviluppo sostenibile".
Ai Comuni sotto i cinquemila abitanti andranno contributi per 50 mila euro e via via a crescere fino a 250 mila euro per Comuni oltre i 250 mila 
abitanti.
 
Ricerca nelle rinnovabili
L'articolo 48, comma 1 autorizza 
la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 20 milioni di euro per il 2021 per gli interventi 
connessi al rispetto degli impegni assunti dal Governo italiano con 
l'iniziativa Mission Innovation adottata durante la Cop 21 di Parigi, finalizzati a raddoppiare la quota pubblica degli investimenti dedicati alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione delle 
tecnologie energetiche pulite, nonché degli impegni assunti nell'ambito della Proposta di Piano Nazionale Integrato Energia Clima.
 
Tassazione agevolata per recupero edilizio
L'articolo 7 reca un regime di tassazione agevolata per incentivare gli interventi su 
vecchi edifici, allo scopo di conseguire classi energetiche elevate e nel rispetto delle norme antisismiche.
Esso consiste nell'applicazione in misura 
fissa dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale sui trasferimenti di detti beni.
La misura opera anche per le operazioni esenti 
da IVA, ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. n. 633 del 1972; l'agevolazione 
si applica in caso di successiva alienazione di fabbricati suddivisi in più unità immobiliari, ove sia alienato almeno il 
75 per cento del volume del nuovo fabbricato; l'agevolazione è estesa, oltre al caso di demolizione e ricostruzione degli edifici con successiva vendita, anche agli interventi di manutenzione 
straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia dei fabbricati e loro successiva alienazione; si inserisce la classe energetica NZEB - Near Zero Energy Building 
tra quelle che possono essere conseguite con gli interventi agevolati; 
si chiarisce che rimane ferma la misura fissa dell'imposta ipotecaria nel caso di apposizione di vincolo sui beni immobili delle 
imprese assicurative; Sono infine ampliati i poteri di intervento dell'IVASS nei confronti delle medesime imprese.
 
Sostegno a 
progetti di ricerca e sviluppo per economia circolare
L'articolo 26 dispone la concessione di finanziamenti agevolati e contributi diretti 
alle imprese e ai centri di ricerca a sostegno 
di progetti di ricerca e sviluppo finalizzati ad un uso più efficiente e sostenibile delle risorse nell'ambito dell'economia circolare (comma 
1).
Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese ed i centri di ricerca che soddisfano una serie di caratteristiche indicate (comma 2). Tali 
soggetti possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro o con organismi di ricerca. Soppresso il limite massimo di tre soggetti co-proponenti ed è stata inserita la previsione della previa 
indicazione del soggetto capofila (comma 
3). Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, i progetti di ricerca e sviluppo devono, tra l'altro, essere finalizzati alla riconversione produttiva delle 
attività economiche, tramite sviluppo di tecnologie abilitanti (KETs). Introdotto il richiamo alle tecnologie relative a sistemi di selezione del materiale multileggero, al fine di aumentarne le quote 
di recupero e di riciclo (comma 4).
 
Garanzia sviluppo media impresa
L'articolo 
17, ai commi 1-4, istituisce, nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, una sezione speciale destinata alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a 
copertura di singoli finanziamenti e portafogli di finanziamenti - di importo massimo garantito di euro 5 milioni e di durata ultradecennale fino a 30 anni - erogati da banche e intermediari 
finanziari alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 e finalizzati per al meno il 60 percento a investimenti in beni materiali.
A 
tal fine la dotazione del 
Fondo è incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2019 Contestualmente, per le garanzie concesse nell'ambito di portafogli di finanziamenti, viene innalzato, da 2,5 a 
3,5 milioni di euro, l'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa (novella all'articolo 39, comma 4 del D.L. n. 201/2011).
 
Fondo di garanzia per la prima casa
L'articolo 19 dispone un rifinanziamento di 100 milioni di euro per l'anno 2019 (a carico delle 
risorse 
previste dall'art. 50) del Fondo di garanzia per la prima casa. Viene altresì ridotta, dal 10 all'8 per cento, la percentuale minima del finanziamento da accantonare a copertura del 
rischio.
 
Luci votive
L'articolo 12-bis inserisce tra le attività 
qualificate come "commercio al minuto" a fini IVA anche le prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri, con efficacia decorrente dal 1° gennaio 2019. Dall'assimilazione 

discende uno specifico regime di adempimenti IVA: in particolare, tali attività sono esonerate dall'obbligo di emettere fattura, salvo richiesta in tal senso proveniente dal cliente. 










UNCEM - Unione Nazionale Comuni 
Comunità Enti Montani
Via Palestro, 30 - 00185 Roma - tel. +39 06 4927251e-mail: uncem.nazionale@uncem.net


Puoi cancellare la tua iscrizione da questa newsletter 
cliccando qui





							
							
							Modifica la modalità di ricezione della nostra newsletter
							
							
							Visualizza il messaggio in formato PDF


--b1_11db476599243f04743e2d98d795542d
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1
Content-Transfer-Encoding: 8bit

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html lang="it">
<head>
<title>UNCEM - Unione Nazionale Comuni Comunit&agrave; Enti Montani</title>
<meta http-equiv="Content-Type" 
content="text/html; charset="UTF-8">
<STYLE type="text/css">

BODY {
	font-family: arial;
	font-size: 10px;	
}

TD {
	font-family: verdana;
	font-size: 12px;
	color: black;
}
A {
	color: 
blu; 
	text-decoration: none;	
}
</STYLE>


<style type="text/css">
<!--
A.anthericaOptStyle:link {
	font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;
	font-size: 9px;
	color: #999999;
	text-decoration: none;
	background: transparent;
}
A.anthericaOptStyle:active {
	font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;
	font-size: 9px;
	color: #999999;
	text-decoration: none;
	background: transparent;
}
A.anthericaOptStyle:visited {
	font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;
	font-size: 9px;
	text-decoration: none;
	color: #999999;
	background: transparent;
}
A.anthericaOptStyle:hover {
	font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;
	font-size: 9px;
	color: #999999;
	text-decoration: underline;
	background: transparent;
}
-->
</style></head>


<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000" link="#000000" vlink="#333333" alink="#000066">
<center><a href="http://admin12.antherica.com/newsletter//tk/get.html?FCT=37117397082TX-1U8880304631RB74104177977MD381093440161I&linkid=2&type=2&t=1" class="anthericaOptStyle">Se non riesci a visualizzare questo messaggio clicca qui</a></center><br>
					<br>

					<img src="http://admin12.antherica.com/newsletter//tk/cview.html?newsid=37117397082T&exid=74104177977M&ui=381093440161I&cid=8880304631R" border="0" width="1" height="1">
					
   
<!--- TEMPLATE: TOP //-->    
<div align="center">

<!--- TEMPLATE - INTESTAZIONE //-->
<table width="865" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr><td><img 
src="http://admin12.antherica.com/newsletter//binary_files/newsletter_uncem_nazionale/templates/template1/argentera_ferrere.jpg" width="865" 
height="330" alt="" border="0"></td></tr><tr><td align="center"><b></b></td></tr>
<tr><td bgcolor="#ffffff"><br>
	<table width="98%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" 
bgcolor="#ffffff">
	<tr><td>


<table width="100%" border="0" cellspacing="4" cellpadding="0">
				<tr>
					<td valign="top" class="tdBodyMessage" id="tdBodyMessage"><div><div style="text-align: 
center;"><span style="font-size: 10pt;"><br /><span style="font-size: 18pt;">DL CRESCITA. LE MISURE DI INTERESSE <br />DEI COMUNI E DEI TERRITORI 
MONTANI</span></span></div>
<div> </div>
<div> </div>
<br />
<div><span style="font-size: 10pt;"><strong>Edilizia scolastica, trattativa privata fino a 5,5 milioni di 
euro </strong></span></div>
<div><span style="font-size: 10pt;">Modificando il codice dei contratti, il Dl Crescita introduce una speciale deroga - limitata temporalmente al periodo 2019-2021 - che 
consente di mandare 
in gara, con procedura negoziata, appalti di edilizia scolastica di importo fino a 5,5 milioni di euro circa (soglia comunitaria). Pi&ugrave; esattamente, la norma prevede che Comuni e 
Province potranno mandare in gara gli appalti di edilizia scolastica (inclusi nella programmazione approvata dal Miur) avvalendosi di Consip (per i servizi) e di Invitalia (per i lavori). Se per&ograve; 
questi due soggetti aggregatori non pubblicano i bandi entro 90 giorni dalla presentazione dei progetti definitivi da parte degli enti locali, questi ultimi potranno procedere alla gara, con procedura 
negoziata consultando 
almeno 15 operatori. I lavori potranno riguardare la messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico. La norma contiene inoltre un'altra misura - questa 
volta di portata generale - che consiste nell'obbligo per gli edifici scolastici pubblici, oggetto di interventi di messa in sicurezza a valere su finanziamenti e contributi statali, di mantenere la 
destinazione ad uso scolastico per almeno cinque anni dalla fine dei lavori.</span></div>
<div><br />
<div><span style="font-size: 10pt;"><strong>Contabilit&agrave; economico-patrimoniale dei Comuni 
con popolazione 
inferiore a 5.000 abitanti</strong></span></div>
<div><span style="font-size: 10pt;">La norma concede agli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la facolt&agrave; di non 
tenere la contabilit&agrave; economico-patrimoniale fino all'esercizio 2019. Gli enti che rinviano la contabilit&agrave; economico patrimoniale con riferimento all'esercizio 2019 devono allegare al rendiconto 2019 
una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta secondo lo schema del rendiconto della gestione riportato nell'allegato n. 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011 e secondo modalit&agrave; 

semplificate determinate da un apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.</span></div>
</div>
<div> </div>
<div><br />
<div><strong><span style="font-size: 10pt;">Norma di 
interpretazione autentica in materia di IMU sulle societ&agrave; agricole<br /></span></strong></div>
<div><span style="font-size: 10pt;">L'articolo 16-ter </span><span style="font-size: 10pt;">reca una 
norma di interpretazione autentica, pertanto retroattiva, in materia di </span><span style="font-size: 10pt;">agevolazioni tributarie riconosciute ai fini 
dell'imposta municipale propria (IMU)168. In 
particolare si </span><span style="font-size: 10pt;">chiarisce che anche in favore delle societ&agrave; agricole169 sono applicabili le agevolazioni fiscali a titolo di </span><span style="font-size: 
10pt;">IMU riconosciute agli imprenditori agricoli a titolo principale (IAP) ed ai coltivatori diretti.</span></div>
</div>
<div><strong><span style="font-size: 
10pt;">Superammortamento</span></strong></div>
<div><span style="font-size: 10pt;">Torna il superammortamento, una misura che negli anni passati ha favorito 
la realizzazione di molti impianti 
fotovoltaici commerciali-industriali di media taglia e che viene reintrodotto per tutto il 2019.</span></div>
<div><span style="font-size: 10pt;">Ai fini delle imposte sui redditi - dispone 
l'articolo 1 del testo - per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli 
altri mezzi di trasporto, entro 2,5 milioni di euro con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, 
il costo di acquisizione &egrave; 
maggiorato del 30%, cio&egrave; portato al 130%.</span></div>
<div> </div>
<div><strong><span style="font-size: 10pt;">Detrazioni fiscali e cessione del credito</span></strong></div>
<div><span 
style="font-size: 10pt;">L'articolo 10 introduce la possibilit&agrave; per il soggetto che sostiene le spese per gli interventi di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 
(rispettivamente, interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, aka Ecobonus e Sismabonus) di ricevere, in luogo dell'utilizzo della detrazione, 
un contributo anticipato dal 
fornitore che ha effettuato l'intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante.</span></div>
<div><span style="font-size: 10pt;">Tale contributo &egrave; recuperato dal fornitore sotto forma di 
credito d'imposta, di pari ammontare, da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l'applicazione dei limiti di compensabilit&agrave;.</span></div>
<div><span 
style="font-size: 10pt;">I fornitori che hanno effettuato le due tipologie di intervento a loro volta hanno facolt&agrave; di cedere il credito d'imposta ai propri 
fornitori di beni e servizi. A</span><span 
style="font-size: 10pt;">naloga facolt&agrave; &egrave; stata concessa ai beneficiari di detrazioni per interventi di realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con installazione di 
impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, nonch&eacute; ai relativi fornitori: come avevamo spiegato, diventano cedibili anche le detrazioni fiscali del 50% per le ristrutturazioni se 
applicate a interventi di risparmio energetico come l'installazione di un impianto fotovoltaico.</span></div>
<div> </div>
<div><strong><span 
style="font-size: 10pt;">Certificati bianchi, 
addizionalit&agrave; per solare e biomasse</span></strong></div>
<div><span style="font-size: 10pt;">I commi da 1-bis a 1-quater dell'articolo 48 incidono sulle modalit&agrave; con le quali i progetti di 
efficienza energetica che prevedono l'impiego di fonti rinnovabili per usi non elettrici sono ammessi al meccanismo dei titoli di efficienza energetica, ai sensi del D.M. 11 gennaio 
2017.</span></div>
<div><span style="font-size: 10pt;">Il comma 1-bis dispone che il risparmio di energia addizionale necessario ai fini dell'ammissione 
al meccanismo, per i progetti suddetti &egrave; 
determinato: a) in base all'energia non rinnovabile sostituita rispetto alla situazione di baseline, per i progetti che prevedano la produzione di energia tramite le seguenti fonti: solare, 
aerotermica, da bioliquidi sostenibili, da biogas e da talune biomasse (prodotti e sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1-A del D.M. 6 luglio 2012) b) in base all'incremento 
dell'efficienza energetica rispetto alla situazione di baseline, in tutti gli altri casi, come gi&agrave; previsto dalla vigente disciplina attuativa .</span></div>
<div><span 
style="font-size: 10pt;">Ai 
sensi del comma 1-ter, i progetti che prevedono l'utilizzo di biomasse in impianti fino a 2 MW termici devono rispettare i limiti di emissione in atmosfera ed i relativi metodi di misura riportati nel 
D.M. 16 febbraio 2016 (cd. Conto termico, Tabelle 15 e 16). Il comma 1-quater demanda al Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e di tutela del territorio e del 
mare, d'intesa con la Conferenza Unificata, di provvedere alle conseguenti modifiche del sopra indicato D.M. 11 gennaio 2017.</span></div>
<div> </div>
<div><strong><span 
style="font-size: 
10pt;">Precisazioni sul Conto termico</span></strong></div>
<div><span style="font-size: 10pt;">Inserito un comma 3-bis dell'articolo 10 che interviene sull'articolo 28, comma 2, lettera d), del D. 
Lgs. n. 28 del 2011, il quale prevede che i decreti interministeriali ai quali &egrave; demandata l'attuazione dei meccanismi di erogazione dei contributi per la produzione di energia termica da fonti 
rinnovabili e per interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni (allo stato, D.M. 16 febbraio 2016, cd. "Conto termico"), debbano stabilire - tra l'altro 
- gli eventuali obblighi di 
monitoraggio a carico del soggetto beneficiario (lettera d)).</span></div>
<div><span style="font-size: 10pt;">La nuova disposizione introduce la precisazione secondo la quale i predetti eventuali 
obblighi di monitoraggio debbano essere stabiliti prevedendo, in particolare, che, qualora gli interventi incentivanti siano stati eseguiti su impianti di amministrazioni pubbliche, queste, nel caso 
di scadenza del contratto di gestione nell'arco di cinque anni successivi all'ottenimento degli stessi incentivi, assicurino il mantenimento dei 
requisiti mediante clausole contrattuali da inserire 
nelle condizioni di assegnazione del nuovo contratto.</span></div>
<div> </div>
<div><strong><span style="font-size: 10pt;">Incentivi per le moto elettriche</span></strong></div>
<div><span 
style="font-size: 10pt;">L'articolo 10-bis modifica la disciplina degli incentivi per l'acquisto di motocicli elettrici e ibridi nuovi, previa rottamazione di analoghi pi&ugrave; inquinanti, che era stata 
introdotta dalla legge di bilancio 2019.</span></div>
<div><span style="font-size: 10pt;">La nuova disciplina 
estende l'incentivo all'acquisto di ciclomotori e motoveicoli, sia elettrici che ibridi, 
di tutte le categorie L a prescindere dalla potenza, mentre la misura del contributo, pari al 30% e che pu&ograve; arrivare ad un massimo di 3.000 euro, rimane invariata.</span></div>
<div><span 
style="font-size: 10pt;">Viene inoltre previsto che per usufruire dell'incentivo &egrave; consentito rottamare, oltre alle categorie gi&agrave; previste euro zero, 1 e 2, anche un analogo veicolo euro 3, nonch&eacute; i 
ciclomotori che siano stati dotati di targa obbligatoria, come previsto dalla apposita normativa del 2011.</span></div>
<div> </div>
<div><strong><span 
style="font-size: 10pt;">Maggiorazione 
deducibilit&agrave; IMU dalle imposte sui redditi</span></strong></div>
<div><span style="font-size: 10pt;">L'articolo 3 incrementa progressivamente la percentuale deducibile dal reddito d'impresa e dal 
reddito professionale dell'IMU dovuta sui beni strumentali, sino a raggiungere la totale deducibilit&agrave; dell'imposta a regime, ovvero a decorrere dal 2023 (pi&ugrave; precisamente, dal periodo d'imposta 
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022), in luogo di raggiungere - come previsto dal testo originario del decreto-legge - una percentuale 
di deducibilit&agrave; a regime (dal 2022) pari al 70 per 
cento.</span></div>
<div> </div>
<div><strong><span style="font-size: 10pt;">Sismabonus</span></strong></div>
<div><span style="font-size: 13.3333px;">Viene estesa anche alle zone di rischio 
sismico 2 e 3 l'agevolazione del cosiddetto "sismabonus acquisti", che riconosce una detrazione del 75%-85% (a seconda, rispettivamente, se il miglioramento sismico conseguito &egrave; di una classe o di due 
classi) agli acquirenti di immobili acquistati dalle imprese, sottoposti a interventi di miglioramento sismico, e venduti 
entro 18 mesi dalla conclusione dei lavori. Sono ammessi all'agevolazione gli 
interventi di demolizione e ricostruzione, anche con variazioni volumetriche. L'agevolazione si applica a partire dal 1 gennaio 2017 e scade il 31 dicembre 2021. L'importo massimo di spesa &egrave; 
confermato a 96mila euro per singola unit&agrave; immobiliare.</span></div>
<div> </div>
<div><strong><span style="font-size: 10pt;">Nuova Sabatini</span></strong></div>
<div><span style="font-size: 
10pt;">L'articolo 20 modifica le modalit&agrave; di funzionamento della "Nuova Sabatini", misura di sostegno 
che consente - alle micro, piccole e medie imprese - di accedere a finanziamenti agevolati per 
investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali "Industria 4.0", concessi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati 
all'esercizio dell'attivit&agrave; di leasing finanziario, e di ottenere un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati in via convenzionale sui predetti 
finanziamenti.</span></div>
<div><span style="font-size: 10pt;">Nel dettaglio, la norma: alla lettera 
0a) inserisce tra i soggetti abilitati a rilasciare i predetti finanziamenti agevolati anche gli 
altri intermediari finanziari iscritti al relativo albo di cui all'articolo 106 del TUB (D.Lgs. 385/1993), che statutariamente operano nei confronti delle PMI; alla lettera a) innalza l'importo 
massimo del finanziamento agevolato concedibile ai beneficiari durante il periodo dell'intervento, portandolo da due a quattro milioni di euro; alla lettera b) modifica le modalit&agrave; di erogazione del 
correlato contributo statale, prevedendo che l'erogazione dello stesso avvenga sulla base 
delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione dell'investimento, e - a fronte di 
finanziamenti di importo non superiore a 100.000 euro - in un'unica soluzione. A tal fine, la norma apporta in pi&ugrave; punti modifiche alla disciplina della misura agevolativa in questione, contenuta 
nell'articolo 2, del D.L. n. 69/2013.</span></div>
<div> </div>
<div><strong><span style="font-size: 10pt;">Contributi ai Comuni per efficienza e sostenibilit&agrave;</span></strong></div>
<div><span 
style="font-size: 10pt;">L'articolo 30 prevede l'assegnazione, con 
decreto del MISE e a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione, di contributi in favore dei Comuni, per la realizzazione di progetti di 
efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2019 comunque commisurati alla popolazione dei Comuni 
beneficiari.</span></div>
<div><span style="font-size: 10pt;">L'articolo 30 prevede contributi in favore dei Comuni, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo 
Sviluppo e Coesione per la "realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo 
dell'efficientamento energetico e dello sviluppo sostenibile".</span></div>
<div><span style="font-size: 
10pt;">Ai Comuni sotto i cinquemila abitanti andranno contributi per 50 mila euro e via via a crescere fino a 250 mila euro per Comuni oltre i 250 mila 
abitanti.</span></div>
<div> </div>
<div><strong><span style="font-size: 10pt;">Ricerca nelle rinnovabili</span></strong></div>
<div><span style="font-size: 10pt;">L'articolo 48, comma 1 autorizza 
la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 20 milioni di euro per il 2021 per gli interventi 
connessi al rispetto degli impegni assunti dal Governo italiano con 
l'iniziativa Mission Innovation adottata durante la Cop 21 di Parigi, finalizzati a raddoppiare la quota pubblica degli investimenti dedicati alle attivit&agrave; di ricerca, sviluppo e innovazione delle 
tecnologie energetiche pulite, nonch&eacute; degli impegni assunti nell'ambito della Proposta di Piano Nazionale Integrato Energia Clima.</span></div>
<div> </div>
<div><strong><span style="font-size: 
10pt;">Tassazione agevolata per recupero edilizio</span></strong></div>
<div><span style="font-size: 
10pt;">L'articolo 7 reca un regime di tassazione agevolata per incentivare gli interventi su 
vecchi edifici, allo scopo di conseguire classi energetiche elevate e nel rispetto delle norme antisismiche.</span></div>
<div><span style="font-size: 10pt;">Esso consiste nell'applicazione in misura 
fissa dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale sui trasferimenti di detti beni.</span></div>
<div><span style="font-size: 10pt;">La misura opera anche per le operazioni esenti 
da IVA, ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. n. 633 del 1972; l'agevolazione 
si applica in caso di successiva alienazione di fabbricati suddivisi in pi&ugrave; unit&agrave; immobiliari, ove sia alienato almeno il 
75 per cento del volume del nuovo fabbricato; l'agevolazione &egrave; estesa, oltre al caso di demolizione e ricostruzione degli edifici con successiva vendita, anche agli interventi di manutenzione 
straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia dei fabbricati e loro successiva alienazione; si inserisce la classe energetica NZEB - Near Zero Energy Building 
tra quelle che possono essere conseguite con gli interventi agevolati; 
si chiarisce che rimane ferma la misura fissa dell'imposta ipotecaria nel caso di apposizione di vincolo sui beni immobili delle 
imprese assicurative; Sono infine ampliati i poteri di intervento dell'IVASS nei confronti delle medesime imprese.</span></div>
<div> </div>
<div><strong><span style="font-size: 10pt;">Sostegno a 
progetti di ricerca e sviluppo per economia circolare</span></strong></div>
<div><span style="font-size: 10pt;">L'articolo 26 dispone la concessione di finanziamenti agevolati e contributi diretti 
alle imprese e ai centri di ricerca a sostegno 
di progetti di ricerca e sviluppo finalizzati ad un uso pi&ugrave; efficiente e sostenibile delle risorse nell'ambito dell'economia circolare (comma 
1).</span></div>
<div><span style="font-size: 10pt;">Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese ed i centri di ricerca che soddisfano una serie di caratteristiche indicate (comma 2). Tali 
soggetti possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro o con organismi di ricerca. Soppresso il limite massimo di tre soggetti co-proponenti ed &egrave; stata inserita la previsione della previa 
indicazione del soggetto capofila (comma 
3). Ai fini dell'ammissibilit&agrave; alle agevolazioni, i progetti di ricerca e sviluppo devono, tra l'altro, essere finalizzati alla riconversione produttiva delle 
attivit&agrave; economiche, tramite sviluppo di tecnologie abilitanti (KETs). Introdotto il richiamo alle tecnologie relative a sistemi di selezione del materiale multileggero, al fine di aumentarne le quote 
di recupero e di riciclo (comma 4).</span></div>
<div> </div>
<div><strong><span style="font-size: 10pt;">Garanzia sviluppo media impresa</span></strong></div>
<div><span style="font-size: 
10pt;">L'articolo 
17, ai commi 1-4, istituisce, nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, una sezione speciale destinata alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a 
copertura di singoli finanziamenti e portafogli di finanziamenti - di importo massimo garantito di euro 5 milioni e di durata ultradecennale fino a 30 anni - erogati da banche e intermediari 
finanziari alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 e finalizzati per al meno il 60 percento a investimenti in beni materiali.</span></div>
<div><span style="font-size: 10pt;">A 
tal fine la dotazione del 
Fondo &egrave; incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2019 Contestualmente, per le garanzie concesse nell'ambito di portafogli di finanziamenti, viene innalzato, da 2,5 a 
3,5 milioni di euro, l'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa (novella all'articolo 39, comma 4 del D.L. n. 201/2011).</span></div>
<div> </div>
<div><strong><span style="font-size: 
10pt;">Fondo di garanzia per la prima casa</span></strong></div>
<div><span style="font-size: 10pt;">L'articolo 19 dispone un rifinanziamento di 100 milioni di euro per l'anno 2019 (a carico delle 
risorse 
previste dall'art. 50) del Fondo di garanzia per la prima casa. Viene altres&igrave; ridotta, dal 10 all'8 per cento, la percentuale minima del finanziamento da accantonare a copertura del 
rischio.</span></div>
<div> </div>
<div><strong><span style="font-size: 10pt;">Luci votive</span></strong></div>
<div><span style="font-size: 10pt;">L'articolo 12-bis inserisce tra le attivit&agrave; 
qualificate come "commercio al minuto" a fini IVA anche le prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri, con efficacia decorrente dal 1° gennaio 2019. Dall'assimilazione 

discende uno specifico regime di adempimenti IVA: in particolare, tali attivit&agrave; sono esonerate dall'obbligo di emettere fattura, salvo richiesta in tal senso proveniente dal cliente.<br /><br 
/></span></div> </div></td></tr></table>




</td></tr></table>
</td></tr></table>
<table width="865" border="0" cellspacing="0" bordercolor="#ffffff" cellpadding="0">
<tr></tr><td 
align="center"><img src="http://admin12.antherica.com/newsletter//binary_files/newsletter_uncem_nazionale/templates/template1/bottom.jpg" width="800" 
height="60" alt="" border="0"></td></tr></table>

<table width="800" border="0" cellspacing="3" bordercolor="#ffffff" cellpadding="0">
<tr><td align="center"><b>UNCEM - Unione Nazionale Comuni 
Comunit&agrave; Enti Montani</b></td></tr>
<tr><td align=center>Via Palestro, 30 - 00185 Roma - tel. +39 06 4927251<br>e-mail: <a 
href="mailto:uncem.nazionale@uncem.net"><b>uncem.nazionale@uncem.net</b></a></td></tr>

<tr><td align="center">
<br><a href="http://admin12.antherica.com//unsubscribe/unsubscribe.html?feed=haprz_anmvbanyr&feedid=381093440161I&cid=8880304631R&mid=27117397011O" type="unsubscribe" class="unsubscribe">Puoi cancellare la tua iscrizione da questa newsletter 
<b><u>cliccando qui</u></b></a>
</td></tr></table>

<br><br>
</div>
</body></html><br>
							<table cellpadding="1" cellspacing="1" align="center" border="0" width="96%">
							<tr><td colspan="2"><img src="http://admin12.antherica.com/newsletter//sys_images/_sending_mail/dot_grey.gif" border="0" alt="" title="" width="100%" height="1" align="middle"></td></tr><tr><td>
							<br><a href="http://admin12.antherica.com/newsletter//tk/get.html?FCT=37117397082TX-1U8880304631RB74104177977MD381093440161I&linkid=2&type=1" class="anthericaOptStyle">Modifica la modalit&agrave; di ricezione della nostra newsletter</a>
							
							<br>
							<a href="http://admin12.antherica.com/newsletter//tk/get.html?FCT=37117397082TX-1U8880304631RB74104177977MD381093440161I&linkid=1&type=3" class="anthericaOptStyle">Visualizza il messaggio in formato PDF</a>
							</td>
							<td width="130" align="right" rowspan="2" valign="top"><a href="http://admin12.antherica.com/newsletter//tk/get.html?FCT=37117397082TX-1U8880304631RB74104177977MD381093440161I&linkid=1&type=4"><img src="http://admin12.antherica.com/newsletter//sys_images/_sending_mail/powerbyantherica.gif" border="0" alt="Antherica - web solutions" title="Antherica - web solutions" width="88" height="28" align="absmiddle" vspace="2"></a>
						</td>
							</tr>
							</table><br>
							</body>
							



--b1_11db476599243f04743e2d98d795542d--

